Art. 118 
 
 
                      Esecuzione del concordato 
 
    1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario  giudiziale
ne sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  nella
sentenza di omologazione. Egli deve riferire al  giudice  ogni  fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 
    2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 
    3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario  a  dare
esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da  uno  o
piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata. 
    4. Nel caso in  cui  il  commissario  giudiziale  rilevi  che  il
debitore non sta provvedendo al compimento  degli  atti  necessari  a
dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve
senza indugio  riferirne  al  tribunale.  Il  tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
    5. Il soggetto  che  ha  presentato  la  proposta  di  concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunciare  al  tribunale  i
ritardi e le omissioni del debitore mediante  ricorso  notificato  al
debitore e al commissario giudiziale con il quale  puo'  chiedere  al
tribunale  di  attribuire  al  commissario  i  poteri  necessari  per
provvedere  ai  sensi  del   comma   4   o   di   revocare   l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore
giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di  informazione
e di voto dei soci di minoranza. 
    6. Il tribunale provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito  il
debitore   ed   il   commissario   giudiziale.   Quando   nomina   un
amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e  gli
attribuisce  il  potere  di  compiere  gli  atti  necessari  a   dare
esecuzione alla proposta  omologata,  ivi  inclusi,  se  la  proposta
prevede un aumento del capitale sociale della  societa'  debitrice  o
altre  deliberazioni  di  competenza  dell'assemblea  dei  soci,   la
convocazione dell'assemblea avente ad oggetto  tali  deliberazioni  e
l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le  azioni  o  quote
facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.  Al  liquidatore,  se
nominato, possono  essere  attribuiti  i  compiti  di  amministratore
giudiziario. 
    7. In caso di trasferimento di beni, il commissario  richiede  al
tribunale, che provvede in composizione monocratica,  l'emissione  di
decreto di cancellazione delle  formalita'  iscritte,  delegando  ove
opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento. 
    8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente  o
cessionario dell'azienda non risponde  dei  debiti  pregressi,  salvo
diversa previsione del piano di concordato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 118: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2560  del  codice
          civile: 
              "Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. 
              L'alienante  non  e'  liberato  dai  debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. 
              Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde
          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se
          essi risultano dai libri contabili obbligatori.".