Art. 119 
 
 
                     Risoluzione del concordato 
 
    1. Ciascuno  dei  creditori  e  il  commissario  giudiziale,  ove
richiesto da un creditore,  possono  richiedere  la  risoluzione  del
concordato per inadempimento. 
    2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante. 
    3. Il concordato non si  puo'  risolvere  se  l'inadempimento  ha
scarsa importanza. 
    4. Il ricorso per la risoluzione  deve  proporsi  entro  un  anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
dal concordato. 
    5. Le disposizioni che precedono  non  si  applicano  quando  gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con
liberazione immediata del debitore. 
    6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.