Art. 129 
 
 
              Esercizio delle attribuzioni del curatore 
 
    1. Il curatore esercita personalmente  le  funzioni  del  proprio
ufficio e  puo'  delegare  ad  altri  specifiche  operazioni,  previa
autorizzazione del  comitato  dei  creditori,  con  esclusione  degli
adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205  e  213.  L'onere
per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto  dal
compenso del curatore. 
    2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori
a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso
il debitore e  gli  amministratori  della  societa'  o  dell'ente  in
liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'.  Del  compenso
riconosciuto  a  tali  soggetti  si  tiene  conto   ai   fini   della
liquidazione del compenso del curatore.