Art. 138 
 
 
                  Nomina del comitato dei creditori 
 
    1. Il comitato dei creditori e'  nominato  dal  giudice  delegato
entro trenta giorni dalla sentenza  che  ha  aperto  la  liquidazione
giudiziale, sulla  base  delle  risultanze  documentali,  sentito  il
curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e
delle altre indicazioni  eventualmente  date  dai  creditori  con  la
domanda di ammissione al  passivo  o  precedentemente.  Salvo  quanto
previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo'  essere
modificata dal giudice delegato in relazione  alle  variazioni  dello
stato passivo o per altro giustificato motivo. 
    2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri  scelti  tra  i
creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e
qualita'  dei  crediti  e  avuto  riguardo   alla   possibilita'   di
soddisfacimento dei crediti stessi. 
    3. Il comitato, entro dieci giorni  dalla  nomina,  provvede,  su
convocazione del  curatore,  a  nominare  a  maggioranza  il  proprio
presidente. 
    4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il  giudice
delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2. 
    5.  Il  comitato  dei  creditori  si  considera  costituito   con
l'accettazione della nomina da parte dei suoi  componenti  comunicata
al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato. 
    6. Il componente del  comitato  che  si  trova  in  conflitto  di
interessi si astiene dalla votazione. 
    7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a
sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in
parte, l'espletamento delle proprie funzioni,  dandone  comunicazione
al giudice delegato.