Art. 150 
 
 
         Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 
 
    1. Salvo diversa  disposizione  della  legge,  dal  giorno  della
dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nessuna
azione individuale esecutiva o cautelare anche per  crediti  maturati
durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nella procedura.