Art. 165 
 
 
                    Azione revocatoria ordinaria 
 
    1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile. 
    2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente  ai  sensi
dell'articolo 27 sia in confronto del contraente  immediato,  sia  in
confronto dei suoi aventi causa  nei  casi  in  cui  sia  proponibile
contro costoro.