Art. 175 
 
 
                  Contratti di carattere personale 
 
    1. I contratti di carattere personale si  sciolgono  per  effetto
dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   giudiziale   nei
confronti  di  uno  dei  contraenti,  salvo  che  il  curatore,   con
l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso  dell'altro
contraente,  manifesti  la  volonta'  di  subentrarvi,  assumendo,  a
decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi. 
    2. Ai fini di cui al comma  1,  i  contratti  sono  di  carattere
personale quando la considerazione della  qualita'  soggettiva  della
parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata
motivo determinante del consenso.