Art. 189 
 
 
                   Rapporti di lavoro subordinato 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I  rapporti
di lavoro subordinato in atto alla data della  sentenza  dichiarativa
restano sospesi fino a quando il curatore, con  l'autorizzazione  del
giudice delegato, sentito il  comitato  dei  creditori,  comunica  ai
lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi,  ovvero  il
recesso. 
    2. Il recesso del curatore dai  rapporti  di  lavoro  subordinato
sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura  della
liquidazione giudiziale. Il subentro del  curatore  nei  rapporti  di
lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione  dal  medesimo
effettuata  ai  lavoratori.  Il  curatore  trasmette  all'Ispettorato
territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione
giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti
dell'impresa in forza al  momento  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale stessa. Su istanza del curatore  il  termine  puo'  essere
prorogato dal giudice delegato di  ulteriori  trenta  giorni,  quando
l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti. 
    3. Qualora non sia possibile la continuazione o il  trasferimento
dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni
economiche inerenti  l'assetto  dell'organizzazione  del  lavoro,  il
curatore procede senza indugio al recesso dai  relativi  rapporti  di
lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto.
In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso  il  termine
di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale
senza che il curatore abbia comunicato il  subentro,  i  rapporti  di
lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di
diritto con decorrenza dalla  data  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. 
    4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato  territoriale  del
lavoro del luogo ove e'  stata  aperta  la  liquidazione  giudiziale,
qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento
a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono  chiedere  al  giudice
delegato, con  istanza  da  depositarsi  presso  la  cancelleria  del
tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici  giorni  prima
della scadenza del termine  di  cui  al  comma  3,  una  proroga  del
medesimo  termine.  Analoga  istanza  puo'  in   ogni   caso   essere
presentata, personalmente o a mezzo di difensore  munito  di  procura
dallo stesso autenticata, anche dai singoli  lavoratori,  ma  in  tal
caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti;
l'istanza  del  lavoratore  deve  contenere,   sempre   a   pena   di
inammissibilita', elezione di domicilio o  indicazione  di  indirizzo
PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice  delegato,  qualora  il
curatore entro il termine di cui al comma 3 non  abbia  proceduto  al
subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito  dell'istanza
ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di  queste,
puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto  mesi  per
assumere le determinazioni di cui al comma  1.  Il  giudice  delegato
tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive
di ripresa  delle  attivita'  o  di  trasferimento  dell'azienda.  Il
termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in  cancelleria
del  provvedimento  del  giudice  delegato,  che  e'   immediatamente
comunicato al curatore e agli eventuali altri  istanti.  Qualora  nel
termine cosi' prorogato il curatore non  procede  al  subentro  o  al
recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati,
si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto  al  comma  6,
con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale.
In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti  e'
stata  disposta  la  proroga,  e'  riconosciuta   un'indennita'   non
assoggettata a contribuzione previdenziale  di  importo  pari  a  due
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno  di  servizio,  in  misura
comunque non inferiore a due e non superiore a otto  mensilita',  che
e' ammessa al passivo  come  credito  successivo  all'apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    5.  Trascorsi  quattro  mesi  dall'apertura  della   liquidazione
giudiziale, le  eventuali  dimissioni  del  lavoratore  si  intendono
rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo  2119  del  codice
civile  con  effetto  dalla  data  di  apertura  della   liquidazione
giudiziale. 
    6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a  licenziamento
collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4,  comma  1  e
24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2  a  8,  della
stessa legge, le seguenti disposizioni: 
    a) il curatore che intende avviare la procedura di  licenziamento
collettivo e' tenuto a darne comunicazione  preventiva  per  iscritto
alle  rappresentanze   sindacali   aziendali   costituite   a   norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  ovvero  alle
rappresentanze   sindacali   unitarie   nonche'    alle    rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze
la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di
categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di  categoria
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro  alla  quale  l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.  La
comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale  del
lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in  prevalenza
la propria attivita' e, comunque,  all'Ispettorato  territoriale  del
lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale; 
    b) la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a)  deve  contenere
sintetica indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
eccedenza; dei motivi tecnici,  organizzativi  o  produttivi,  per  i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre  rimedio
alla predetta  situazione  ed  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale  e
dei  profili  professionali  del  personale  eccedente  nonche'   del
personale  abitualmente  impiegato;  dei  tempi  di  attuazione   del
programma  di  riduzione  del  personale;  delle   eventuali   misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano  sociale  della
attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali  diverse  da  quelle  gia'  previste  dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; 
    c)  entro  sette  giorni  dalla  data   del   ricevimento   della
comunicazione di cui alla lettera  a),  le  rappresentanze  sindacali
aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive
associazioni formulano per iscritto al  curatore  istanza  per  esame
congiunto;   l'esame   congiunto   puo'   essere   convocato    anche
dall'Ispettorato territoriale  del  lavoro,  nel  solo  caso  in  cui
l'avvio della procedura di licenziamento  collettivo  non  sia  stato
determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un  suo
ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia  pervenuta
alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei  casi  in  cui  e'
previsto, non sia stato  fissato  dall'Ispettorato  territoriale  del
lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione di  cui  alla  lettera  a),  la  procedura  si  intende
esaurita. 
    d)  l'esame  congiunto,  cui  puo'   partecipare   il   direttore
dell'Ispettorato territoriale del  lavoro  o  funzionario  da  questi
delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno  contribuito  a
determinare  l'eccedenza  del  personale   e   le   possibilita'   di
utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di  una  sua  parte,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  anche  mediante  contratti   di
solidarieta' e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro.
Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e'
esaminata  la  possibilita'  di  ricorrere  a   misure   sociali   di
accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la
riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove
lo ritengano opportuno, da esperti; 
    e) la procedura  disciplinata  dal  presente  comma  si  applica,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma  1,  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  anche  quando  si   intenda   procedere   al
licenziamento di uno  o  piu'  dirigenti,  in  tal  caso  svolgendosi
l'esame congiunto in apposito incontro; 
    f) la consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo  sindacale,
salvo che il giudice delegato, per  giusti  motivi  ne  autorizzi  la
proroga, prima della sua scadenza, per un  termine  non  superiore  a
dieci giorni; 
    g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura
di cui alle lettere precedenti, il curatore  provvede  ad  ogni  atto
conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio
1991, n. 223. 
    7. In ogni caso, le  disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si
applicano nelle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese. 
    8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento,  dimissioni
o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo,
spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato  l'indennita'
di mancato preavviso che, ai  fini  dell'ammissione  al  passivo,  e'
considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito
anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti,  nei
casi di cessazione dei rapporti secondo le  previsioni  del  presente
articolo, il contributo previsto dall'articolo  2,  comma  31,  della
legge 28 giugno  2012,  n.  92,  che  e'  dovuto  anche  in  caso  di
risoluzione di diritto, e' ammesso al passivo come credito  anteriore
all'apertura della liquidazione giudiziale. 
    9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in  liquidazione
giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato  in
essere proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderli  o
esercitare  la  facolta'  di  recesso  ai  sensi   della   disciplina
lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8  del  presente
articolo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 189: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2119  del  codice
          civile: 
              "Art. 2119. Recesso per giusta causa. 
              Ciascuno dei contraenti  puo'  recedere  dal  contratto
          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a
          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a
          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.
          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di
          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'
          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
              Non  costituisce  giusta  causa  di   risoluzione   del
          contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
          coatta amministrativa dell'azienda.". 
              - Si riporta il testo dell' articolo 4 della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223   (Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte . 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure . 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.". 
              - Per il testo dell'articolo 24 della citata  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  vedi  note  all'articolo  368  del
          presente decreto legislativo. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  20
          maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della  liberta'  e
          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento): 
              "Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze  sindacali
          aziendali) 
              Rappresentanze  sindacali  aziendali   possono   essere
          costituite ad iniziativa  dei  lavoratori  in  ogni  unita'
          produttiva, nell'ambito: 
              a); 
              b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di
          contratti  collettivi  di  lavoro   applicati   nell'unita'
          produttiva. 
              Nell'ambito delle aziende con piu' unita' produttive le
          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di
          coordinamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              1. - 30. Omissis. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  2013,  e'
          dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41
          per cento (41) del  massimale  mensile  di  ASpI  per  ogni
          dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre  anni.
          Nel  computo  dell'anzianita'  aziendale  sono  compresi  i
          periodi di lavoro con contratto diverso da quello  a  tempo
          indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione
          di  continuita'  o  se  comunque  si  e'  dato  luogo  alla
          restituzione di cui al comma 30. 
              32. - 72. Omissis.".