Art. 193 
 
 
                               Sigilli 
 
    1. Dichiarata aperta  la  liquidazione  giudiziale,  il  curatore
procede  all'immediata  ricognizione  dei  beni  e,  se   necessario,
all'apposizione dei sigilli  sui  beni  che  si  trovano  nella  sede
principale dell'impresa e sugli altri beni del  debitore  secondo  le
norme stabilite  dal  codice  di  procedura  civile,  quando  non  e'
possibile procedere immediatamente al loro inventario. 
    2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. 
    3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole
l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato  puo'
autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori. 
    4. Per i beni e le cose sulle quali non e'  possibile  apporre  i
sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura
civile. 
 
          Note all'art. 193: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 758 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e
          cose deteriorabili. 
              Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i
          sigilli, o che sono necessari all'uso personale  di  coloro
          che abitano nella casa, se ne fa descrizione  nel  processo
          verbale. 
              Delle cose che possono deteriorarsi,  il  giudice  puo'
          ordinare con decreto la vendita immediata,  incaricando  un
          commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.".