Art. 205 
 
 
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo 
 
    1.  Il  curatore,  immediatamente  dopo   la   dichiarazione   di
esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.