Art. 208 
 
 
                           Domande tardive 
 
    1. Le  domande  di  ammissione  al  passivo  di  un  credito,  di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al
curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata
per la verifica del passivo e  non  oltre  quello  di  sei  mesi  dal
deposito  del  decreto  di  esecutivita'  dello  stato  passivo  sono
considerate  tardive.  In  caso  di  particolare  complessita'  della
procedura, il tribunale, con  la  sentenza  che  dichiara  aperta  la
liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine  fino  a
dodici mesi. 
    2. Il procedimento  di  accertamento  delle  domande  tardive  si
svolge nelle stesse forme di cui  all'articolo  203.  Quando  vengono
presentate domande tardive, il giudice  delegato  fissa  per  l'esame
delle stesse un'udienza entro i successivi quattro  mesi,  salvo  che
sussistano motivi  d'urgenza.  Il  curatore  da'  avviso  della  data
dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai  creditori
gia' ammessi al passivo. Si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 201 a 207. 
    3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando
non  siano  esaurite  tutte   le   ripartizioni   dell'attivo   della
liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e'  ammissibile  solo  se
l'istante prova  che  il  ritardo  e'  dipeso  da  causa  a  lui  non
imputabile e se trasmette la domanda al curatore non  oltre  sessanta
giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha  impedito  il
deposito  tempestivo.  Quando  la  domanda   risulta   manifestamente
inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui
e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o  non  ha
indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per  dimostrarne  la
non  imputabilita',  il  giudice  delegato   dichiara   con   decreto
l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile  a  norma
dell'articolo 124.