Art. 210 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. 2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile. 3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento e' soggetto a forme di pubblicita' legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.
Note all'art. 210: - Si riporta il testo dell'articolo 621 del codice di procedura civile: "Art. 621. Limiti della prova testimoniale. Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.". - Si riporta il testo dell'articolo 1706 del codice civile: "Art. 1706. Acquisti del mandatario. Il mandante puo' rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario e' obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.".