Art. 217 
 
 
                     Poteri del giudice delegato 
 
    1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato
dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato,  le  operazioni
di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero,  su
istanza presentata dagli  stessi  soggetti  entro  dieci  giorni  dal
deposito  di   cui   all'articolo   216,   comma   9,   impedire   il
perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti
notevolmente inferiore  a  quello  ritenuto  congruo.  Se  il  prezzo
offerto e' inferiore, rispetto a quello  indicato  nell'ordinanza  di
vendita, in misura non superiore ad un quarto,  il  giudice  delegato
puo'  impedire  il  perfezionamento  della  vendita  in  presenza  di
concreti elementi idonei a dimostrare che  un  nuovo  esperimento  di
vendita puo'  consentire,  con  elevato  grado  di  probabilita',  il
conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito. 
    2. Per i beni immobili e gli  altri  beni  iscritti  in  pubblici
registri, una volta eseguita la vendita  e  riscosso  interamente  il
prezzo, il giudice delegato ordina,  con  decreto,  la  cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti  di  prelazione,  nonche'  delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni
altro vincolo.