Art. 218 
 
 
Vendita  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno,  sulle  invenzioni
                      industriali e sui marchi 
 
    1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica  delle
opere dell'ingegno,  il  trasferimento  dei  diritti  nascenti  delle
invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione  di
banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.