Art. 227 
 
 
                        Ripartizioni parziali 
 
    1.  Nelle  ripartizioni  parziali,  che  non   possono   superare
l'ottanta  per  cento  delle  somme  da  ripartire,   devono   essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato,  le
quote assegnate: 
    a) ai creditori ammessi con riserva; 
    b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state  disposte
misure cautelari; 
    c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta  quando
la sentenza non e' passata in giudicato; 
    d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti  i  giudizi
di impugnazione e di revocazione. 
    2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per  soddisfare
il compenso al curatore e  ogni  altro  debito  prededucibile  devono
essere  trattenute.  In  questo  caso,  l'ammontare  della  quota  da
ripartire indicata nel comma 1  deve  essere  ridotta  se  la  misura
dell'ottanta per cento appare insufficiente. 
    3. Devono  essere  altresi'  trattenute  e  depositate  nei  modi
stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura  per
effetto di provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora
passati in giudicato.