Art. 228 
 
 
              Scioglimento delle ammissioni con riserva 
 
    1. Quando si verifica l'evento che ha determinato  l'accoglimento
di una domanda con riserva, su istanza del  curatore  o  della  parte
interessata, il giudice  delegato  modifica  lo  stato  passivo,  con
decreto,  disponendo  che  la   domanda   deve   intendersi   accolta
definitivamente.