Art. 229 
 
 
                   Restituzione di somme riscosse 
 
    1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto  non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande
di revocazione. 
    2. I creditori che hanno percepito pagamenti non  dovuti,  devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore.