Art. 231 
 
 
                       Rendiconto del curatore 
 
    1. Compiuta la  liquidazione  dell'attivo  e  prima  del  riparto
finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore
presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni
contabili,  dell'attivita'  di  gestione   della   procedura,   delle
modalita' con cui ha  attuato  il  programma  di  liquidazione  e  il
relativo esito. 
    2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa
l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici
giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. 
    3. Dell'avvenuto deposito  e  della  fissazione  dell'udienza  il
curatore  da'  immediata  comunicazione  al  debitore,  ai  creditori
ammessi al passivo, a  coloro  che  hanno  proposto  opposizione,  ai
creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando  loro  copia  del
rendiconto   e   avvisandoli   che   possono   presentare   eventuali
osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima  dell'udienza
con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2. 
    4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste
viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con  decreto;
altrimenti, fissa l'udienza  innanzi  al  collegio  che,  sentite  le
parti, provvede in camera di consiglio.