Art. 234 
 
 
  Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura 
 
    1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo  233,
comma 1, lettera c), non e' impedita  dalla  pendenza  di  giudizi  o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali  il  curatore  mantiene  la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati  e  gradi  del
giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del  curatore
sussiste altresi' per i procedimenti,  compresi  quelli  cautelari  e
esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla
liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la  chiusura  della
procedura. 
    2. In deroga  all'articolo  132,  le  rinunzie  alle  liti  e  le
transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 
    3. Le somme  necessarie  per  spese  future  ed  eventuali  oneri
relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal  curatore
per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non  ancora
passati in giudicato, sono trattenute  dal  curatore  secondo  quanto
previsto dall'articolo 232, comma 2. 
    4. Dopo la  chiusura  della  procedura,  le  somme  ricevute  dal
curatore per effetto di  provvedimenti  definitivi  e  gli  eventuali
residui  degli  accantonamenti  sono   fatti   oggetto   di   riparto
supplementare fra i  creditori  secondo  le  modalita'  disposte  dal
tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. 
    5. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive  derivanti
dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 
    6.  Con  il  decreto  di  chiusura  il  tribunale  impartisce  le
disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di
cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di  rendiconto,  del
riparto  supplementare  e  del  rapporto  riepilogativo  finale.   La
chiusura della procedura a norma del presente comma non  comporta  la
cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese  sino  alla
conclusione dei giudizi in corso e  alla  effettuazione  dei  riparti
supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie
che si siano rese necessarie. 
    7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti
i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di
archiviare la procedura  di  liquidazione  giudiziale.  Il  tribunale
provvede con decreto. 
    8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di  archiviazione,
il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.