Art. 25-bis 
 
 
                      (( (Misure premiali). )) 
 
  ((1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto  e  sino
alla conclusione delle trattative con una  delle  soluzioni  previste
dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano
sui debiti  tributari  dell'imprenditore  sono  ridotti  alla  misura
legale. 
  2. Le sanzioni tributarie per le quali e'  prevista  l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le  irroga,  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione della istanza di cui all'articolo 17. 
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  17  e  oggetto   della
composizione  negoziata  sono  ridotti  della  meta'  nelle   ipotesi
previste dall'articolo 23, comma 2. 
  4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle  imprese  del
contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle  entrate
concede all'imprenditore che lo richiede,  con  istanza  sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione  fino  ad  un  massimo  di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta  regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a  ruolo,  e  relativi
accessori. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. La  sottoscrizione  dell'esperto  costituisce
prova  dell'esistenza  della  temporanea  situazione   di   obiettiva
difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente  dal  beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di  ricorso  ai
sensi dell'articolo 40 o in  caso  di  apertura  della  procedura  di
liquidazione  giudiziale  o  della  liquidazione  controllata  o   di
accertamento dello stato di insolvenza  oppure  in  caso  di  mancato
pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. 
  5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del  contratto  e
dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,  lettere  a)  e  c),  o
degli accordi di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  si
applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101,  comma  5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Nel caso di successiva apertura della procedura di  liquidazione
giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso  di  accertamento
dello stato di insolvenza, gli interessi e le  sanzioni  sono  dovuti
senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.))