Art. 253 
 
 
                    Nuova proposta di concordato 
 
    1. Reso esecutivo  il  nuovo  stato  passivo,  il  proponente  e'
ammesso a presentare una nuova proposta  di  concordato.  Questo  non
puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata
non sono depositate, nei modi  stabiliti  dal  giudice  delegato,  le
somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate
garanzie equivalenti.