Art. 255 Azioni di responsabilita' 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente: a) l'azione sociale di responsabilita'; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Note all'art. 255: - Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile vedi note all'articolo 115 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'articolo 2476 del codice civile vedi note all'articolo 378 del presente decreto legislativo. - Per il testo dell'articolo 2497 del codice civile vedi note all'articolo 2 del presente decreto legislativo.