Art. 259 
 
 
Liquidazione  giudiziale  nei  confronti  di  enti  ed   imprenditori
                      collettivi non societari 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e  258
si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti  e  imprenditori
collettivi non societari  e  ai  loro  componenti  illimitatamente  e
personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.