Art. 262 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
    1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale  nei  confronti  della
societa',  l'amministrazione  del   patrimonio   destinato   previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e'
attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. 
    2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a
terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione  produttiva.
Se  la  cessione  non  e'  possibile,  il  curatore   provvede   alla
liquidazione del patrimonio  secondo  le  regole  della  liquidazione
della societa' in quanto compatibili. 
    3. Il corrispettivo  della  cessione  al  netto  dei  debiti  del
patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti  dal
curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi
che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi  dell'articolo  2447-ter,
primo comma, lettera c), del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 262: 
 
              - Per il testo dell'articolo 2447-bis del codice civile
          vedi   note   all'articolo   167   del   presente   decreto
          legislativo. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2447-ter del codice
          civile: 
              "Art.   2447-ter.   Deliberazione    costitutiva    del
          patrimonio destinato. 
              La deliberazione che ai  sensi  della  lettera  a)  del
          primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad
          uno specifico affare deve indicare: 
              a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio; 
              b) i beni e  i  rapporti  giuridici  compresi  in  tale
          patrimonio; 
              c) il piano economico-finanziario  da  cui  risulti  la
          congruita'  del  patrimonio  rispetto  alla   realizzazione
          dell'affare, le modalita'  e  le  regole  relative  al  suo
          impiego, il  risultato  che  si  intende  perseguire  e  le
          eventuali garanzie offerte ai terzi; 
              d) gli eventuali apporti  di  terzi,  le  modalita'  di
          controllo sulla gestione e di partecipazione  ai  risultati
          dell'affare; 
              e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari  di
          partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei
          diritti che attribuiscono; 
              f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di
          revisione legale per la revisione  dei  conti  dell'affare,
          quando la societa' non e' gia' assoggettata alla  revisione
          legale; 
              g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. 
              Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto,    la
          deliberazione di  cui  al  presente  articolo  e'  adottata
          dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei  suoi
          componenti.".