Art. 281 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di
chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa   e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli  278,
279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore  i  debiti
concorsuali non soddisfatti. 
    2. Allo  stesso  modo  il  tribunale  provvede,  su  istanza  del
debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in  cui  e'
stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  curatore  da'  atto,  nei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei  fatti  rilevanti
per la concessione o il diniego del beneficio. 
    4. Il decreto del  tribunale  e'  comunicato  agli  organi  della
procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori  ammessi
al passivo non integralmente soddisfatti, i  quali  possono  proporre
reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e'
di trenta giorni. 
    5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in  corso  e  sulle
operazioni liquidatorie, anche  se  posteriori  alla  chiusura  della
liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. 
    6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva  un
maggior riparto a favore dei creditori,  l'esdebitazione  ha  effetto
solo per la parte definitivamente non soddisfatta. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.