Art. 289 
 
 
   Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione 
 
    1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente  ad  un  gruppo
deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del  gruppo  e
sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa'  e
imprese e indicare il registro  delle  imprese  o  i  registri  delle
imprese  in  cui  e'  stata  effettuata  la  pubblicita'   ai   sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile.  L'impresa  deve,  inoltre,
depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove  redatto.  In  ogni
caso  il  tribunale  ovvero,  successivamente,  il  curatore   o   il
commissario giudiziale possono, al fine di accertare  l'esistenza  di
collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o  a  qualsiasi  altra
pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie  le  generalita'  degli
effettivi titolari di diritti sulle azioni  o  sulle  quote  ad  esse
intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici  giorni  dalla
richiesta. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.