Art. 29 Incompetenza 1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza e' trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento. 2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti. 3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del codice di procedura civile; "Art. 45. Conflitto di competenza. Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza ." "Art. 50. Riassunzione della causa. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.".