Art. 304 
 
 
Effetti della liquidazione per i creditori e sui  rapporti  giuridici
                            preesistenti 
 
    1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si
applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e  le
disposizioni dell'articolo 165. 
    2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice
delegato l'autorita' amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione,
nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in  quelli  del
comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.