Art. 305 Commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. 3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.