Art. 306 
 
 
                      Relazione del commissario 
 
    1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o  una  persona
giuridica,  gli  amministratori   devono   rendere   al   commissario
liquidatore il conto della  gestione  relativo  al  tempo  posteriore
all'ultimo bilancio. 
    2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio  annuale,
ma deve presentare alla  fine  di  ogni  semestre  all'autorita'  che
vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa  e  sull'andamento   della   gestione,   precisando   la
sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata  da  un
rapporto del comitato di sorveglianza. Nello  stesso  termine,  copia
della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente
agli estratti conto  dei  depositi  postali  o  bancari  relativi  al
periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei  suoi  componenti
possono formulare osservazioni scritte. Altra copia  della  relazione
e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica
all'ufficio del registro delle imprese ed e'  trasmessa  a  mezzo  di
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari  di  diritti
sui beni. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.