Art. 328 
 
 
Liquidazione giudiziale  delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
                        accomandita semplice 
 
    1.  Nella  liquidazione  giudiziale  delle   societa'   in   nome
collettivo e in accomandita semplice  le  disposizioni  del  presente
capo  si  applicano  ai  fatti  commessi  dai  soci   illimitatamente
responsabili.