Art. 338 
 
Domande  di  ammissione  di  crediti  simulati  o  distrazioni  senza
concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale 
    1. E' punito con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la
multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di  concorso  in
bancarotta,  anche  per  interposta  persona  presenta   domanda   di
ammissione al passivo della liquidazione giudiziale  per  un  credito
fraudolentemente simulato. 
    2. Se la domanda e'  ritirata  prima  della  verificazione  dello
stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'. 
    3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 
    a) dopo l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale,
fuori dei casi  di  concorso  in  bancarotta  o  di  favoreggiamento,
sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni
dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale; 
    b) essendo consapevole dello stato di dissesto  dell'imprenditore
distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso  o  li  acquista  a
prezzo notevolmente inferiore al  valore  corrente,  se  la  apertura
della liquidazione giudiziale si verifica. 
    4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma  3,
e'  aumentata  se  l'acquirente  e'  un  imprenditore  che   esercita
un'attivita' commerciale.