Art. 345 
 
 
          Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI 
 
    1. Il componente dell'organismo di composizione  della  crisi  di
impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone
informazioni false ovvero omette di riferire  informazioni  rilevanti
in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nel  piano  o  nei
documenti ad esso allegati, e' punito con  la  reclusione  da  due  a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e'
aumentata fino alla meta'. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.