Art. 346 
 
 
Esercizio dell'azione penale per reati  in  materia  di  liquidazione
                             giudiziale 
 
    1. Per reati  previsti  negli  articoli  322,  323,  329  e  330,
l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di
apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49. 
    2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo  38  e
in ogni altro in cui concorrano gravi motivi  e  gia'  esista  o  sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere  la  dichiarazione
suddetta.