Art. 349 
 
 
            Sostituzione dei termini fallimento e fallito 
 
    1. Nelle disposizioni normative vigenti i  termini  «fallimento»,
«procedura fallimentare»,  «fallito»  nonche'  le  espressioni  dagli
stessi    termini    derivate    devono    intendersi     sostituite,
rispettivamente,  con  le  espressioni   «liquidazione   giudiziale»,
«procedura di liquidazione giudiziale»  e  «debitore  assoggettato  a
liquidazione  giudiziale»  e  loro  derivati,  con   salvezza   della
continuita' delle fattispecie.