Art. 361 
 
 
      Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche 
 
    1. Quando la notificazione telematica  di  cui  all'articolo  40,
comma 5, non risulta possibile o non ha  esito  positivo,  per  causa
imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto  di  cui
all'articolo 359, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
40, comma 7. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.