Art. 364 
 
 
                 Certificazione dei debiti tributari 
 
    1. Gli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  e  degli  enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza  rilasciano,
su richiesta del debitore  o  del  tribunale,  un  certificato  unico
sull'esistenza  di  debiti  risultanti  dai  rispettivi  atti,  dalle
contestazioni in corso e da quelle  gia'  definite  per  le  quali  i
debiti non sono stati soddisfatti. 
    2. L'Agenzia delle entrate adotta,  entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  con  proprio
provvedimento, modelli per la certificazione  dei  carichi  pendenti,
risultanti  al  sistema  informativo   dell'anagrafe   tributaria   e
dell'esistenza di  contestazioni,  nonche'  per  le  istruzioni  agli
uffici locali dell'Agenzia delle entrate  competenti  al  rilascio  e
definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da
parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio.