Art. 378 
 
 
                Responsabilita' degli amministratori 
 
    1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto  comma  e'
inserito  il  seguente:  «Gli  amministratori  rispondono   verso   i
creditori sociali per l'inosservanza  degli  obblighi  inerenti  alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.  L'azione  puo'
essere proposta dai creditori quando il  patrimonio  sociale  risulta
insufficiente  al  soddisfacimento  dei  loro  crediti.  La  rinunzia
all'azione  da  parte  della  societa'  non   impedisce   l'esercizio
dell'azione da parte  dei  creditori  sociali.  La  transazione  puo'
essere  impugnata  dai  creditori  sociali  soltanto   con   l'azione
revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.» 
    2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo  comma  e'
aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la  responsabilita'  degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di  un
diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si  presume  pari   alla
differenza tra il patrimonio netto alla data in cui  l'amministratore
e' cessato dalla carica o, in  caso  di  apertura  di  una  procedura
concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il  patrimonio
netto determinato alla data in cui si  e'  verificata  una  causa  di
scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi  sostenuti  e
da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il  verificarsi
della causa di scioglimento e fino al compimento della  liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano  le  scritture
contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno
e' liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo
accertati nella procedura». 
 
          Note all'art. 378: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2476  e  2486  del
          codice  civile,  come  modificati  dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art.  2476.  Responsabilita'  degli  amministratori  e
          controllo dei soci. 
              Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso
          la  societa'  dei  danni  derivanti  dall'inosservanza  dei
          doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto  costitutivo
          per   l'amministrazione   della   societa'.   Tuttavia   la
          responsabilita' non si estende a quelli che  dimostrino  di
          essere esenti da colpa e, essendo a cognizione  che  l'atto
          si stava per compiere, abbiano fatto constare  del  proprio
          dissenso. 
              I soci che non  partecipano  all'amministrazione  hanno
          diritto  di  avere  dagli  amministratori   notizie   sullo
          svolgimento degli affari sociali  e  di  consultare,  anche
          tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali  ed
          i documenti relativi all'amministrazione. 
              L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori
          e' promossa  da  ciascun  socio,  il  quale  puo'  altresi'
          chiedere, in caso di  gravi  irregolarita'  nella  gestione
          della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di
          revoca  degli  amministratori  medesimi.  In  tal  caso  il
          giudice puo' subordinare il provvedimento alla  prestazione
          di apposita cauzione. 
              In caso di  accoglimento  della  domanda  la  societa',
          salvo il  suo  diritto  di  regresso  nei  confronti  degli
          amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e
          quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. 
              Salvo  diversa  disposizione   dell'atto   costitutivo,
          l'azione di responsabilita' contro gli amministratori  puo'
          essere oggetto di rinuncia o  transazione  da  parte  della
          societa', purche' vi  consenta  una  maggioranza  dei  soci
          rappresentante almeno i due terzi del  capitale  sociale  e
          purche' non  si  oppongano  tanti  soci  che  rappresentano
          almeno il decimo del capitale sociale. 
              Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla
          conservazione  dell'integrita'  del   patrimonio   sociale.
          L'azione puo'  essere  proposta  dai  creditori  quando  il
          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
          dei loro crediti. La rinunzia  all'azione  da  parte  della
          societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei
          creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai
          creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria  quando
          ne ricorrono gli estremi. 
              Le disposizioni dei precedenti commi  non  pregiudicano
          il diritto al risarcimento dei danni spettante  al  singolo
          socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
          atti dolosi o colposi degli amministratori. 
              Sono  altresi'  solidalmente   responsabili   con   gli
          amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i  soci  che
          hanno intenzionalmente deciso o autorizzato  il  compimento
          di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi. 
              L'approvazione del  bilancio  da  parte  dei  soci  non
          implica liberazione degli amministratori e dei sindaci  per
          le responsabilita' incorse nella gestione sociale." 
              "Art. 2486. Poteri degli amministratori. 
              Al verificarsi di una causa di scioglimento e  fino  al
          momento della consegna di cui  all'articolo  2487-bis,  gli
          amministratori conservano il potere di gestire la societa',
          ai soli fini  della  conservazione  dell'integrita'  e  del
          valore del patrimonio sociale. 
              Gli amministratori sono  personalmente  e  solidalmente
          responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci,  ai
          creditori sociali  ed  ai  terzi,  per  atti  od  omissioni
          compiuti in violazione del precedente comma. 
              Quando   e'   accertata   la   responsabilita'    degli
          amministratori a norma del presente articolo,  e  salva  la
          prova di un diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si
          presume pari alla differenza tra il patrimonio  netto  alla
          data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o,  in
          caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di
          apertura  di  tale  procedura   e   il   patrimonio   netto
          determinato alla data in cui si e' verificata una causa  di
          scioglimento di cui all'articolo  2484,  detratti  i  costi
          sostenuti  e  da  sostenere,   secondo   un   criterio   di
          normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento
          e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta
          una procedura concorsuale e mancano le scritture  contabili
          o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre
          ragioni   i   netti   patrimoniali   non   possono   essere
          determinati, il danno e'  liquidato  in  misura  pari  alla
          differenza   tra   attivo   e   passivo   accertati   nella
          procedura.".