Art. 385 
 
 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione  e'
rilasciata da una banca o da un'impresa esercente  le  assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore  incorra  in  una
situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel  caso  di  inadempimento
all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle
somme  e  del  valore   di   ogni   altro   eventuale   corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino
al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  fideiussione
puo' essere escussa: 
    a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata  la  situazione
di crisi di cui al comma 2 a condizione che,  per  l'ipotesi  di  cui
alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato  al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e,  per  le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma  2,  il  competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato  la  volonta'
di subentrare nel contratto preliminare; 
    b) a decorrere dalla data dell'attestazione  del  notaio  di  non
aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta'
la polizza assicurativa  conforme  al  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al  costruttore  la
propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6. 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  L'efficacia  della
fideiussione cessa nel momento  in  cui  il  fideiussore  riceve  dal
costruttore  o  da  un  altro  dei  contraenti  copia  dell'atto   di
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento
sull'immobile  o  dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il   quale
contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»; 
    d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.  Con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e'
determinato il modello standard della fideiussione.». 
 
          Note all'art. 385: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la
          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210),  cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di  escussione
          della fideiussione. 
              1. La fideiussione e' rilasciata  da  una  banca  o  da
          un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire,
          nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di
          crisi di cui al  comma  2  o,  nel  caso  di  inadempimento
          all'obbligo  assicurativo  di  cui   all'articolo   4,   la
          restituzione  delle  somme  e  del  valore  di  ogni  altro
          eventuale  corrispettivo  effettivamente  riscossi  e   dei
          relativi interessi legali maturati fino al momento  in  cui
          la predetta situazione si e' verificata. 
              2. La situazione di crisi si intende verificata in  una
          delle seguenti date: 
              a)   di   trascrizione   del   pignoramento    relativo
          all'immobile oggetto del contratto; 
              b) di pubblicazione  della  sentenza  dichiarativa  del
          fallimento  o  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
          amministrativa; 
              c) di presentazione della domanda  di  ammissione  alla
          procedura di concordato preventivo; 
              d) di pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  lo
          stato di  insolvenza  o,  se  anteriore,  del  decreto  che
          dispone   la   liquidazione   coatta    amministrativa    o
          l'amministrazione straordinaria. 
              3. La fideiussione puo' essere escussa: 
              a) a decorrere dalla data in cui si  e'  verificata  la
          situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per
          l'ipotesi di  cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma,
          l'acquirente abbia comunicato  al  costruttore  la  propria
          volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui
          alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente  organo
          della  procedura  concorsuale  non  abbia   comunicato   la
          volonta' di subentrare nel contratto preliminare; 
              b) a decorrere dalla data dell'attestazione del  notaio
          di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento
          della  proprieta'  la  polizza  assicurativa  conforme   al
          decreto  ministeriale  di  cui   all'articolo   4,   quando
          l'acquirente  ha  comunicato  al  costruttore  la   propria
          volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6. 
              4.  La  fideiussione  deve  prevedere  la  rinuncia  al
          beneficio  della   preventiva   escussione   del   debitore
          principale di cui all'articolo  1944,  secondo  comma,  del
          codice civile e deve  essere  escutibile,  verificatesi  le
          condizioni  di  cui  al  comma  3,  a   richiesta   scritta
          dell'acquirente,   corredata   da   idonea   documentazione
          comprovante l'ammontare delle somme e  il  valore  di  ogni
          altro  eventuale  corrispettivo  che  complessivamente   il
          costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio  indicato
          dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento. 
              5. Il mancato pagamento del premio o della  commissione
          non e' opponibile all'acquirente. 
              6. Il fideiussore e' tenuto a pagare  l'importo  dovuto
          entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
          della richiesta di cui al comma 4. Qualora la  restituzione
          degli importi oggetto  di  fideiussione  non  sia  eseguita
          entro il suddetto  termine,  il  fideiussore  e'  tenuto  a
          rimborsare  all'acquirente   le   spese   da   quest'ultimo
          effettivamente  sostenute  e  strettamente  necessarie  per
          conseguire  la  detta  restituzione,   oltre   i   relativi
          interessi. 
              7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento  in
          cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei
          contraenti   copia   dell'atto   di   trasferimento   della
          proprieta'  o  di  altro   diritto   reale   di   godimento
          sull'immobile o dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il
          quale contenga la menzione di  cui  all'articolo  4,  comma
          1-quater. 
              7-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  e'  determinato  il
          modello standard della fideiussione.".