Art. 39 
 
 
Obblighi  del  debitore  che  chiede  l'accesso   a   una   procedura
              regolatrice della crisi o dell'insolvenza 
 
    1. Il debitore che chiede l'accesso  a  una  delle  procedure  di
regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  deposita   presso   il
tribunale  le  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   le
dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni
precedenti ovvero l'intera esistenza  dell'impresa  o  dell'attivita'
economica o professionale, se questa ha avuto una  minore  durata,  i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve  inoltre  depositare,
anche in formato digitale, una relazione sulla situazione  economica,
patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei  creditori  e
l'indicazione dei rispettivi crediti e  delle  cause  di  prelazione,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali  e  personali
su cose in suo possesso e  l'indicazione  delle  cose  stesse  e  del
titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione  sui  debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi. 
    2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa  degli
atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  nel   quinquennio
anteriore. 
    3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini  di
cui all'articolo 44,  comma  1,  lettera  a),  il  debitore  deposita
unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione  del
bilancio, le dichiarazioni dei redditi  concernenti  i  tre  esercizi
precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con  l'indicazione  dei
rispettivi  crediti  e  delle  cause   di   prelazione.   L'ulteriore
documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve  essere  depositata  nel
termine assegnato  dal  tribunale  ai  sensi  dell'art.44,  comma  1,
lettera a). 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.