Art. 65 
 
 
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da
                         sovraindebitamento 
 
    1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)  possono
proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme
del presente capo o del titolo V, capo IX. 
    2. Si applicano, per quanto  non  specificamente  previsto  dalle
disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo  III,
in quanto compatibili. 
    3.  I  compiti  del  commissario  giudiziale  o  del  liquidatore
nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti  dall'OCC.  La
nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. 
    4. La procedura produce i suoi effetti anche  nei  confronti  dei
soci illimitatamente responsabili. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.