Art. 73 
 
 
                Conversione in procedura liquidatoria 
 
    1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del
debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 
    2. Se la revoca consegue ad atti di  frode  o  ad  inadempimento,
l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai  creditori
o dal pubblico ministero. 
    3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi
dell'articolo 270.