Art. 74 
 
 
                    Proposta di concordato minore 
 
    1. I debitori di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  in
stato  di  sovraindebitamento,  escluso   il   consumatore,   possono
formulare ai creditori una  proposta  di  concordato  minore,  quando
consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale. 
    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo'
essere  proposto  esclusivamente  quando  e'  previsto  l'apporto  di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione
dei creditori. 
    3. La proposta di concordato minore ha contenuto  libero,  indica
in modo  specifico  tempi  e  modalita'  per  superare  la  crisi  da
sovraindebitamento  e  puo'  prevedere  il   soddisfacimento,   anche
parziale,  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,   nonche'   la
eventuale suddivisione dei creditori in classi. 
    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione,  si  applicano
le  disposizioni  del  capo  III  del  presente  titolo   in   quanto
compatibili. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.