Art. 79 
 
 
        Maggioranza per l'approvazione del concordato minore 
 
    1.  Il  concordato  minore  e'  approvato   dai   creditori   che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta  prevede
l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del  raggiungimento
della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi  sulla  proposta,
salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma
3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 
    2. Non sono ammessi al voto e non  sono  computati  ai  fini  del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge,  la  parte  dell'unione
civile e il convivente di fatto del debitore di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore  entro  il  quarto
grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da  meno
di un anno prima della domanda. 
    3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si
intende che i creditori abbiano prestato consenso alla  proposta  nei
termini in cui e' stata loro trasmessa. 
    4. Il concordato minore della societa'  produce  i  suoi  effetti
anche per i soci illimitatamente responsabili. 
    5. Il concordato minore non pregiudica i  diritti  dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.