Art. 81 
 
 
                  Esecuzione del concordato minore 
 
    1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  concordato  minore,
risolve le eventuali difficolta' e, se necessario,  le  sottopone  al
giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare
esecuzione al piano omologato. 
    2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto,
procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto
eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    3. Se non approva il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti
necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per  il  loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche
prorogato,  il  giudice  dichiara  risolto  il   concordato   minore,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
82. 
    4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso. 
    5. Il giudice provvede  allo  stesso  modo  in  caso  di  mancata
esecuzione integrale del  piano  o  qualora  il  piano  sia  divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.