Art. 99 
 
 
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima  dell'omologazione  del
  concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Il debitore, anche con la  domanda  di  accesso  di  cui  agli
articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e  87,
quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,  anche
se unicamente in  funzione  della  liquidazione,  puo'  chiedere  con
ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del  deposito
della  documentazione  che  deve  essere  allegata  alla  domanda,  a
contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta  di
emissione  di  garanzie,  prededucibili,   funzionali   all'esercizio
dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o
degli accordi di ristrutturazione dei debiti  ovvero  all'apertura  e
allo svolgimento di tali procedure e in  ogni  caso  funzionali  alla
miglior soddisfazione dei creditori. 
    2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle
linee di credito autoliquidanti in essere  al  momento  del  deposito
della domanda di cui al comma 1. 
    3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le
ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe  grave
pregiudizio per  l'attivita'  aziendale  o  per  il  prosieguo  della
procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di  un
professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono  funzionali  alla
migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e'  necessaria
quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere  per  evitare  un
danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale. 
    4.  Il  tribunale,  assunte  sommarie  informazioni,  sentito  il
commissario giudiziale e, se  lo  ritiene  opportuno,  sentiti  senza
formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio  con
decreto motivato entro dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  di
autorizzazione. 
    5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno  o
ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. 
    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione
giudiziale,  i  finanziamenti  autorizzati  non   beneficiano   della
prededuzione quando risulta congiuntamente che: 
    a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono  dati
falsi ovvero omettono informazioni rilevanti  o  comunque  quando  il
debitore ha commesso altri atti in frode ai  creditori  per  ottenere
l'autorizzazione; 
    b) il curatore dimostra  che  i  soggetti  che  hanno  erogato  i
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le  circostanze
di cui alla lettera a). 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
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