Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, e' autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.