Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  le  finalita'  dell'Accordo   di   cui   all'articolo   1,
relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,  14  e  15,  e'
autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni  2018  e
2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e  a  163.760  euro  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.