(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                   Settore giovanile e dello sport 
 
  Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di
scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta  cooperazione  e
lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. 
  Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti  dalla  Convenzione
internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.