(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
                            Diritti umani 
 
    Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel
settore  dei  diritti  umani,  in  particolare  contro  il  razzismo,
l'intolleranza  e  le  altre  forme  di  discriminazione.  Le   Parti
promuoveranno l'organizzazione di conferenze,  seminari,  cosi'  come
attivita'  specifiche,  per  favorire  le  relazioni  fra  competenti
autorita' nazionali e locali in questo settore.