Art. 14. Diritti umani Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, cosi' come attivita' specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorita' nazionali e locali in questo settore.