(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
                          Commissione mista 
 
  In vista dell'applicazione  del  presente  Accordo,  le  due  Parti
istituiranno una  commissione  mista  culturale  e  per  l'istruzione
incaricata di esaminare il progresso della cooperazione  culturale  e
per l'istruzione e di concretizzare programmi esecutivi  pluriennali,
che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del
presente Accordo. 
  La  commissione  mista  potra'  sottoporre  all'approvazione  delle
rispettive autorita' competenti  le  modifiche  al  presente  Accordo
ritenute necessarie. Le  modifiche  cosi'  concordate  entreranno  in
vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti. 
  Tale commissione, si riunira' alternativamente nelle  capitali  dei
due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.