Art. 15. Commissione mista In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una commissione mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo. La commissione mista potra' sottoporre all'approvazione delle rispettive autorita' competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti. Tale commissione, si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.